Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019

Personale scolastico

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Si pubblica la bozza del decreto legge presentata durante il Consiglio dei Ministri n. 31.

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell’area;
b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
k) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
l) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3;
m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.

Art. 2
(Ulteriori misure di contenimento)
1. Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

Art. 3
(Attuazione delle misure di contenimento)
1. Le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.
2. Nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

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