Si ricorda che la Legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile ha introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione.
La novità principale consiste nell’introduzione di una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico da parte del minore:
Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
Questo intervento legislativo mira a rafforzare gli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica, aumentando le responsabilità a carico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, prevedendo sanzioni penali per il mancato rispetto degli obblighi di legge.
L’ articolo 114, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 distingue due possibili situazioni:
– mancata iscrizione: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
– elusione dell’obbligo di istruzione: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.
Si informa che in caso di elusione all’obbligo di istruzione se lo studente non riprende la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avviserà, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge. In caso di accertata violazione dell’obbligo di istruzione è demandato al Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.
Si invitano pertanto i docenti coordinatori di classe e interclasse ad un costante e puntuale monitoraggio delle assenze e a segnalare al Dirigente Scolastico eventuali inadempimenti dopo essersi preventivamente accertati dell’assenza di eventuali gravi motivazioni.

Personale scolastico